SanitÁ: ddl su istituti scientifici di ricovero e cura
12 aprile 2006
Trieste, 13 apr - Un disegno di legge relativo alla Disciplina dellassetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofalo di Trieste e Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è stato approvato dalla Giunta regionale.
Si tratta di un Ddl che si pone lobiettivo di offrire una regolamentazione stabile e definitiva degli istituti scientifici operanti nel Friuli Venezia Giulia e di rendere esaustiva la disciplina dei loro organi, intervenendo - nel rispetto della quadro normativo nazionale - a disciplinarne la composizione e le funzioni.
Un atto, quindi, che fa chiarezza sulla natura di quegli istituti e ne disciplina lattività. Infatti, gli istituti di carattere scientifico (come tali dipendenti dal Ministero della Salute) accanto alla ricerca, svolgono anche funzioni di ricovero e cura (e pertanto dipendono dallorganizzazione e dalla normativa sanitaria regionale). Questo dualismo ha creato nel tempo degli inconvenienti sulla gestione di detti istituti e sulla loro stessa riforma affidata con legge delega al Governo nazionale.
Ciò ha determinato una invadenza dello Stato nella potestà legislativa delle Regioni in materia di sanità, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che con la sua sentenza ha rafforzato il valore dellautonomia normativa regionale in materia. Da qui la decisione della Regione Friuli Venezia Giulia - dopo quella analoga di altre Regioni - di procedere con il Ddl ora approvato.
I primi tre articoli definiscono loggetto e le finalità dellintervento normativo, nonché il ruolo e le funzioni degli istituti, chiarendo altresì che esso attua i principi desumibili dal D. L. 288/2003 e che la Regione non intende trasformare gli istituti pubblici in fondazioni. Secondo le disposizioni proposte gli istituti costituiscono parte integrante del Servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziale, di ricerca e di formazione, partecipando anche al sistema della ricerca nazionale e internazionale.
Gli articoli successivi individuano gli organi e i comitati degli istituti, le loro funzioni e le modalità di nomina e di designazione. Dette figure sono state individuate tenendo conto di quanto previsto per le aziende sanitarie regionali nonché delle necessità e peculiarità degli istituti, in base ai loro compiti istituzionali. Al direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministro della Salute, spetterà la responsabilità complessiva della gestione; al consiglio di indirizzo e verifica la verifica appunto della congruità dellattività dellistituto con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca; al collegio sindacale i compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; al direttore scientifico, nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione, la promozione e il coordinamento dellattività di ricerca e la gestione del relativo budget.
Vengono anche disciplinati il comitato tecnico scientifico e il comitato etico, individuati dallatto regolamentare di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Viene quindi prevista la possibilità, per gli istituti, di stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi e società di capitali con soggetti pubblici e privati, per svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti.
Viene sancita lapplicabilità agli istituti dei principi di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità, la necessità delladozione dellatto aziendale, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, nonché lapplicabilità, al personale dei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.
Si chiarisce lapplicabilità agli istituti delle norme di programmazione in vigore per le aziende sanitarie regionali, precisando, in coerenza con il loro ruolo e le loro funzioni, che gli atti di programmazione devono indicare gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito alle attività di ricerca.
Viene infine completata la disciplina degli istituti, al fine di evitare vuoti normativi, rinviando, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni in vigore per le aziende sanitarie regionali e alle altre disposizioni in vigore.
ARC/NNa
Aggiornata il 16 maggio 2013