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SanitÁ: ddl su istituti scientifici di ricovero e cura

12 aprile 2006

Trieste, 13 apr - Un disegno di legge relativo alla ’Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ’Burlo Garofalo’ di Trieste e ’Centro di Riferimento Oncologico’ di Aviano’ è stato approvato dalla Giunta regionale.

 

Si tratta di un Ddl che si pone l’obiettivo di offrire una regolamentazione stabile e definitiva degli istituti scientifici operanti nel Friuli Venezia Giulia e di rendere esaustiva la disciplina dei loro organi, intervenendo - nel rispetto della quadro normativo nazionale - a disciplinarne la composizione e le funzioni.

 

Un atto, quindi, che fa chiarezza sulla natura di quegli istituti e ne disciplina l’attività. Infatti, gli istituti di carattere scientifico (come tali dipendenti dal Ministero della Salute) accanto alla ricerca, svolgono anche funzioni di ricovero e cura (e pertanto dipendono dall’organizzazione e dalla normativa sanitaria regionale). Questo ’dualismo’ ha creato nel tempo degli inconvenienti sulla gestione di detti istituti e sulla loro stessa riforma affidata con legge delega al Governo nazionale.

 

Ciò ha determinato una ’invadenza’ dello Stato nella potestà legislativa delle Regioni in materia di sanità, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che con la sua sentenza ha rafforzato il valore dell’autonomia normativa regionale in materia. Da qui la decisione della Regione Friuli Venezia Giulia - dopo quella analoga di altre Regioni - di procedere con il Ddl ora approvato.

 

I primi tre articoli definiscono l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo, nonché il ruolo e le funzioni degli istituti, chiarendo altresì che esso attua i principi desumibili dal D. L. 288/2003 e che la Regione non intende trasformare gli istituti pubblici in fondazioni. Secondo le disposizioni proposte gli istituti costituiscono parte integrante del Servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziale, di ricerca e di formazione, partecipando anche al sistema della ricerca nazionale e internazionale.

 

Gli articoli successivi individuano gli organi e i comitati degli istituti, le loro funzioni e le modalità di nomina e di designazione. Dette figure sono state individuate tenendo conto di quanto previsto per le aziende sanitarie regionali nonché delle necessità e peculiarità degli istituti, in base ai loro compiti istituzionali. Al direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministro della Salute, spetterà la responsabilità complessiva della gestione; al ’consiglio di indirizzo e verifica’ la verifica appunto della congruità dell’attività dell’istituto con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca; al collegio sindacale i compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; al direttore scientifico, nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione, la promozione e il coordinamento dell’attività di ricerca e la gestione del relativo budget.

 

Vengono anche disciplinati il comitato tecnico scientifico e il comitato etico, individuati dall’atto regolamentare di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

Viene quindi prevista la possibilità, per gli istituti, di stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi e società di capitali con soggetti pubblici e privati, per svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti.

 

Viene sancita l’applicabilità agli istituti dei principi di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità, la necessità dell’adozione dell’atto aziendale, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, nonché l’applicabilità, al personale dei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.

 

Si chiarisce l’applicabilità agli istituti delle norme di programmazione in vigore per le aziende sanitarie regionali, precisando, in coerenza con il loro ruolo e le loro funzioni, che gli atti di programmazione devono indicare gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito alle attività di ricerca.

 

Viene infine completata la disciplina degli istituti, al fine di evitare vuoti normativi, rinviando, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni in vigore per le aziende sanitarie regionali e alle altre disposizioni in vigore.

 

ARC/NNa

 

Aggiornata il 16 maggio 2013