Dossier sanitario elettronico. In Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida del Garante della Privacy
18 luglio 2015
Pubblicate le nuove indicazioni dell'Autorità. I pazienti potranno rifiutare di avere un dossier sanitario. Per chi accetta, maggiori tutele, più trasparenza. Obbligo per le strutture sanitarie di comunicare immediatamente all’Autorità i cosiddetti data breach (violazioni o incidenti). Il paziente avrà la possibilità di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier.
Più tutele per i dati dei pazienti, più trasparenza e obbligo per le strutture sanitarie di comunicare immediatamente all’Autorità i cosiddetti data breach (violazioni o incidenti informatici, come attacchi, accessi abusivi, azioni di malware, perdita, furto), che possano avere un impatto significativo sui dati. Il paziente avrà la possibilità di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier. Questi alcuni dei punti contenuti nelle nuova linee guida per il dossier sanitario elettronico deliberate dal Garante della Privacy e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Questi i punti principali. “Scopo delle Linee guida è quello di definire un quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati raccolti nei dossier, già istituiti o che si intendono istituire, da parte di strutture sanitarie pubbliche e private”, spiega una nota del Garante che ricorda che il dossier sanitario elettronico è lo strumento costituito presso un’unica struttura sanitaria (un ospedale, un’azienda sanitaria, una casa di cura), che raccoglie informazioni sulla salute di un paziente al fine di documentarne la storia clinica presso quella singola struttura e offrirgli un migliore processo di cura. Si differenzia dal fascicolo sanitario elettronico in cui invece confluisce l’intera storia clinica di una persona generata da più strutture sanitarie.
Il provvedimento del Garante stabilisce, in particolare, che ai pazienti deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno il dossier sanitario. In assenza del consenso il medico avrà a disposizione solo le informazioni rese in quel momento dal paziente o in precedenti prestazioni fornite dallo stesso professionista. “La mancanza del consenso – sottolinea l’Autorità - non deve incidere minimamente sulla possibilità di accedere alle cure richieste”.
Inoltre, per poter inserire nel dossier informazioni particolarmente delicate (infezioni Hiv, interventi di interruzione volontaria della gravidanza, dati relativi ad atti di violenza sessuale o pedofilia) sarà necessario un consenso specifico.
Per consentire al paziente di scegliere in maniera libera e consapevole, la struttura dovrà informarlo in modo chiaro, indicando in particolare, chi avrà accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni potrà compiere.
La struttura sanitaria inoltre, dovrà garantire al paziente l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy (accesso ai dati, integrazione, rettifica, etc.) e la conoscenza del reparto, della data e dell’orario in cui è avvenuta la consultazione del suo dossier. Al paziente dovrà essere garantita anche la possibilità di “oscurare” alcuni dati o documenti sanitari che non intende far confluire nel dossier.
Considerata la particolare delicatezza del dossier il Garante ha prescritto l’adozione di elevate misure di sicurezza. I dati sulla salute dovranno essere separati dagli altri dati personali, e dovranno essere individuati criteri per la cifratura dei dati sensibili. L’accesso al dossier sarà consentito solo al personale sanitario coinvolto nella cura. Ogni accesso e ogni operazione effettuata, anche la semplice consultazione, saranno tracciati e registrati automaticamente in appositi file di log che la struttura dovrà conservare per almeno 24 mesi.
Eventuali violazioni di dati o incidenti informatici dovranno essere comunicati all’Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, attraverso un modulo predisposto dal Garante all’indirizzo: databreach.dossier@pec.gpdp.it.
Allegati: Linee Guida FSE
Aggiornata il 20 luglio 2015