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Sicurezza sul lavoro, governo vara decreto attuativo legge 123

7 marzo 2008

Ministero salute – 7 marzo 2008 Il decreto attuativo della legge 123/2007 varato dal Consiglio dei Ministri ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro e rappresenta un " atto dovuto" in considerazione dell'incidenza dei tragici eventi, legati a infortuni sul lavoro, accaduti di recente e dell'ampia convergenza di consensi sul provvedimento registrata fra le forze politiche.

Il presidente del Consiglio, Romano Prodi,   ha voluto sottolineare nel corso della conferenza stampa a termine del consiglio dei Ministri che il decreto " non ha intenti punitivi, non mette nel mirino le imprese, ma è un decreto che mette al centro la tutela della persona umana, il suo diritto ad un lavoro sicuro, più sicuro possibile e la garanzia che i luoghi di lavori siano all'altezza di un paese moderno come è l'Italia". Sullo schema di decreto approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministriIl provvedimento - approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 - ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.

 

Tra le principali novità:

  • ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
  • rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
  • rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi.
  • viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
  • finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
  • revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Aggiornata il 16 maggio 2013