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Portatori di handicap, permessi di lavoro e assegni sociali

9 giugno 2008

l Piccolo - 9 giugno 2008

di FABIO VITALE*

Novità per chi deve assistere i disabili. Con una sentenza della Corte di Cassazione viene definito che al è datore di lavoro che spetta il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi per quei lavoratori che assistono una persona con handicap. Portatori di handicap L’Inps interviene esclusivamente in una logica di controllo preventivo circa la congruità della richiesta, a presidio della correttezza dell’erogazione economica. Vi è poi una ulteriore innovazione, che riguarda chi richiede i permessi e lavora in un luogo distante dal soggetto disabile, per il quale non vi sarà più l’obbligo di presentare alle sedi INPS il programma di assistenza, come invece era previsto dalla circolare 90/2007. Per semplificare gli adempimenti dei cittadini, non sarà più necessario presentare ogni anno la domanda di riconoscimento. A ciò si deve aggiungere un’altra novità: vale a dire che, qualora la commissione medica delle ASL non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato dal medico specialista sia efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione. Disabili gravi. Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 ha disposto di escludere le visite di controllo per accertare la permanenza dello stato invalidante a quei soggetti cui sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e che siano affetti da menomazioni o da patologie specificamente contemplate dalla norma. Ora, in applicazione al Decreto, l’Inps potrà esonerare definitivamente dalle visite di controllo e di revisione, sulla base della documentazione sanitaria trasmessa dalle ASL e quella integrativa richiesta eventualmente agli interessati, i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali è stata programmata una visita di revisione. Per quanto riguarda invece le nuove domande, nel caso in cui l'accertamento della ASL si sia concluso con la indicazione di infermità e con il riconoscimento dei requisiti sanitari per la indennità di accompagnamento o di comunicazione, l’Inps invierà una comunicazione all’interessato certificando il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo. Se viceversa, sulla base della documentazione sanitaria trasmessa, gli interessati non potranno giovarsi delle disposizioni del DM 2 agosto 2007, l'attività della Commissione medica di verifica si svolgerà con le consuete modalità. L’assegno sociale È legato alla residenza. Per avere diritto la residenza anagrafica deve coincidere con quella di fatto. Bisogna avere la dimora effettiva, stabile e abituale in Italia. La residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. *Direttore regionale della sede Inps del Friuli Venezia Giulia.  

 

 

Aggiornata il 16 maggio 2013