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Nuove regole sulle prestazioni sanitarie transfrontaliere

AGENZIA REGIONE CRONACHE

25 ottobre 2013

A partire da domani (26 ottobre), in base ad una nuova direttiva europea sulla libera scelta del luogo di cura, non è proibito ai cittadini fruire dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, anche se il Governo italiano sta ancora completando l'iter di recepimento, che si concluderà all'inizio di dicembre con l'emanazione di un decreto legislativo.
Per questo l'assessore regionale alla Salute Maria Sandra Telesca ha presentato oggi in Giunta le indicazioni in materia che saranno trasmesse alle Aziende per i Servizi Sanitari e agli IRCCS-Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
Si ricorda che lo Stato membro di residenza garantisce che i costi sostenuti da una persona assicurata che ha fruito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, sempre che la medesima assistenza sia compresa tra le prestazioni alle quali si ha diritto nel proprio Stato, e agli stessi costi. Il resto è a carico del cittadino.
Da domani potranno dunque continuare ad avere luogo i trasferimenti all'estero presso Centri di altissima specializzazione con le usuali procedure adottate sinora.
Gli altri interventi sanitari richiesti, che comunque non rientrino nell'ambito di applicazione della TEAM-Tessera Europea di Assicurazione Malattia, non saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione al cittadino, fatta salva la possibilità che venga introdotta tale autorizzazione per alcuni interventi, qualora previsto dal successivo decreto legislativo di recepimento. Sarà considerato a rimborso il costo sostenuto dal cittadino all'estero in misura non superiore alla tariffa che si applica a livello regionale per la prestazione sanitaria analoga; nel caso il costo sostenuto per la prestazione sia inferiore a quello della tariffa regionale il rimborso non potrà comunque eccedere il costo sostenuto. Per quanto riguarda i farmaci, si provvederà al rimborso secondo i prezzi definiti per il territorio nazionale. Nel caso di prezzo estero superiore a quello italiano, il rimborso non potrà superare il prezzo applicato in Italia e, in caso di prezzo inferiore a quello italiano, il rimborso potrà essere pari al prezzo corrisposto, ma non superiore. ARC/Com/PF

Aggiornata il 28 ottobre 2013