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Assestamento del bilancio 2010 e pluriennale 2010 -2012 : focus su sanità pubblica e protezione sociale

L.R.

16 luglio 2010

L. R.16 luglio 2010, n. 12 Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/07/2010, S. O. N. 017 Art. 8 (Finalita' 7 - Sanita' pubblica)

1. In attuazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avviare, in via sperimentale, per l'anno 2010, un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unita' di bilancio 7.1.2.1131 e del capitolo 4464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Spese per l'avvio in via sperimentale di un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie".

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Croce Verde Goriziana di Gorizia un contributo straordinario di 30.000 euro da destinare al perseguimento delle finalita' istituzionali, nonche' al ristoro delle spese sostenute in annualita' pregresse.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un prospetto delle spese. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione del contributo.

5. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unita' di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4544 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Contributo straordinario alla Croce Verde di Gorizia a sostegno dell'attivita' istituzionale, nonche' al ristoro delle spese sostenute in annualita' pregresse".

6. Per le finalita' previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e' autorizzato un limite d'impegno ventennale di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 900.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unita' di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Finanziamento pluriennale al Comune di Lignano Sabbiadoro a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi del mutuo o di altra forma di ricorso al mercato finanziario stipulati per la progettazione e la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso". L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

7. Le attivita' del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie sono svolte presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 " Isontina", che provvede all'espletamento delle funzioni amministrative e contabili connesse alle attivita' formative, nonche' alla nomina degli organismi interni del Centro, con provvedimento del direttore generale, sulla base delle designazioni intervenute da parte dei soggetti indicati nel decreto di cui al comma 8.

8. L'assetto organizzativo del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie e' ridefinito con decreto del direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per esigenze di razionalizzazione dell'articolazione interna.

9. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce le funzioni, i compiti e l'ambito di attivita' del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie, nonche' i compensi connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni presso il Centro medesimo, che vengono erogati direttamente dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 " lsontina".

10. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, trovano applicazione le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 139, del 30 gennaio 2006, e n. 2718, del 3 dicembre 2009, a eccezione di quanto previsto con riferimento alla nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico.

11. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, la nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie viene effettuata, in via provvisoria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 " Isontina", su dirette designazioni del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

12. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo straordinario di 60.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.

13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pocenia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, indicando gli oneri preventivati per l'anno 2010 ed entro il 31 marzo 2011 rendiconta l'assegnazione ricevuta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), specificando l'ammontare esatto della spesa sostenuta nel 2010.

14. Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unita' di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1401 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Contributo straordinario al Comune di Pocenia per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi".

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella.

Art. 9

(Finalita' 8 - protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' autorizzata a delegare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria " S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi: a) le attivita' per l'individuazione, con gara a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, del soggetto al quale affidare la gestione di un servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari e di collaborazione con l'Amministrazione regionale all'attuazione di piani di prevenzione, sorveglianza e risposta predisposti dalla Regione verso gli effetti sulla salute di particolari eventi climatici, ambientali o epidemici; b) la sottoscrizione e la gestione del rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla lettera a).

2. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole << in via sperimentale, per un triennio, >> sono soppresse.

5. L' articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente: << Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) 1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate: a) i cittadini italiani; b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo; c) gli stranieri individuati ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). 2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000. 3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonche' le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorche' si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. 5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero. 6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.>>.

6. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: << La Direzione centrale competente, in caso di mancato invio della documentazione giustificativa dell'incremento applicato, sollecita l'invio di quanto previsto fissando un termine perentorio e verifica la congruita' delle giustificazioni addotte. >>; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: << In caso di incongruita' delle giustificazioni addotte e di mancato rispetto del termine perentorio di cui al periodo precedente, la Direzione centrale competente irroga una sanzione pecuniaria di 10.000 euro. >>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 6, sono accertate e riscosse nell'unita' di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1103 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Proventi derivanti dalle sanzioni in materia di rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani ".

8. Al comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole << nell'anno 2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2010 >>.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 4, comma 41, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti: <<3 bis. A costituire il Fondo di cui al comma 1 concorrono stanziamenti in conto capitale e in annualita' costanti (limiti d'impegno) di durata quinquennale e decennale. Gli stanziamenti in annualita' costanti di durata quinquennale sono previsti esclusivamente per contributi destinati al sostegno di spese per l'acquisto di arredi e attrezzature. 3 ter. Al fine di non compromettere la continuita' del funzionamento dei servizi socioeducativi, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, e' autorizzato in via generale, all'apertura dell'esercizio finanziario, il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per un importo non superiore al 10 per cento del totale dei mezzi disponibili. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tale importo.>>.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 10, fanno carico all'unita' di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5368 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Fondo per le spese d'investimento pluriennali destinato alla realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia ", il cui stanziamento viene determinato annualmente con legge finanziaria.

12. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), le parole << capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello >> sono sostituite dalle seguenti: << capitolo 4545 dello >>.

13. Al comma 2 dell'articolo 34 e al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7/2010, le parole << che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione >> sono sostituite dalle seguenti: << dello stato di previsione >>.

14. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2010 e' sostituito dal seguente: <<2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>.

15. Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole << enti locali >> sono inserite le seguenti: <<, ivi comprese le aziende sanitarie locali e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, >>; b) dopo le parole << organismi senza fini di lucro, >> sono inserite le seguenti: << ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome e paritarie, >>.

16. Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 e' inserito il seguente: <<23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformita' degli indirizzi e criteri definiti dal programma stesso, mediante stipula di convenzioni contributive con ciascuno degli enti attuatori, fatte salve le istituzioni scolastiche per le quali si applicano le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2006, n. 228.>>.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 15, e dal disposto di cui al comma 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I. Art. 9 (Finalita' 8 - protezione sociale) 1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' autorizzata a delegare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria " S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi: a) le attivita' per l'individuazione, con gara a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, del soggetto al quale affidare la gestione di un servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari e di collaborazione con l'Amministrazione regionale all'attuazione di piani di prevenzione, sorveglianza e risposta predisposti dalla Regione verso gli effetti sulla salute di particolari eventi climatici, ambientali o epidemici; b) la sottoscrizione e la gestione del rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla lettera a). 2. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. 4. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole << in via sperimentale, per un triennio, >> sono soppresse. 5. L' articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente: << Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) 1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate: a) i cittadini italiani; b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo; c) gli stranieri individuati ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). 2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000. 3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonche' le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorche' si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. 5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero. 6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.>>. 6. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: << La Direzione centrale competente, in caso di mancato invio della documentazione giustificativa dell'incremento applicato, sollecita l'invio di quanto previsto fissando un termine perentorio e verifica la congruita' delle giustificazioni addotte. >>; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: << In caso di incongruita' delle giustificazioni addotte e di mancato rispetto del termine perentorio di cui al periodo precedente, la Direzione centrale competente irroga una sanzione pecuniaria di 10.000 euro. >>. 7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 6, sono accertate e riscosse nell'unita' di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1103 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Proventi derivanti dalle sanzioni in materia di rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani ". 8. Al comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole << nell'anno 2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2010 >>. 9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 4, comma 41, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. 10. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti: <<3 bis. A costituire il Fondo di cui al comma 1 concorrono stanziamenti in conto capitale e in annualita' costanti (limiti d'impegno) di durata quinquennale e decennale. Gli stanziamenti in annualita' costanti di durata quinquennale sono previsti esclusivamente per contributi destinati al sostegno di spese per l'acquisto di arredi e attrezzature. 3 ter. Al fine di non compromettere la continuita' del funzionamento dei servizi socioeducativi, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, e' autorizzato in via generale, all'apertura dell'esercizio finanziario, il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per un importo non superiore al 10 per cento del totale dei mezzi disponibili. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tale importo.>>. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 10, fanno carico all'unita' di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5368 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Fondo per le spese d'investimento pluriennali destinato alla realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia ", il cui stanziamento viene determinato annualmente con legge finanziaria. 12. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), le parole << capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello >> sono sostituite dalle seguenti: << capitolo 4545 dello >>. 13. Al comma 2 dell'articolo 34 e al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7/2010, le parole << che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione >> sono sostituite dalle seguenti: << dello stato di previsione >>. 14. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2010 e' sostituito dal seguente: <<2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>. 15. Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole << enti locali >> sono inserite le seguenti: <<, ivi comprese le aziende sanitarie locali e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, >>; b) dopo le parole << organismi senza fini di lucro, >> sono inserite le seguenti: << ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome e paritarie, >>. 16. Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 e' inserito il seguente: <<23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformita' degli indirizzi e criteri definiti dal programma stesso, mediante stipula di convenzioni contributive con ciascuno degli enti attuatori, fatte salve le istituzioni scolastiche per le quali si applicano le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2006, n. 228.>>. 17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 15, e dal disposto di cui al comma 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. 18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I. IL TESTO INTEGRALE E GLI ALLEGATI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE 

Aggiornata il 16 maggio 2013